UNione Italiana Consulenti e IStruttori Cinofili
UNione Italiana Consulenti e IStruttori Cinofili

Statuto Nazionale UN.I.C.IS.C.

 

 

ARTICOLO 1 - Costituzione
01. E' costituita l'Unione Italiana Consulenti ed Istruttori Cinofili, in breve UN.I.C.IS.C.
02. L'UN.I.C.IS.C. ha sede a Meda (MI), Via Libertà n.17.
03. L'Associazione è apartitica, laica e senza scopo di lucro. Tutti i proventi sono destinati all'attività associativa. In caso di scioglimento, il

      suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione similare o allo Stato con specifica destinazione.
04. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto (d'ora in poi definito "Statuto"), nonchè dagli altri documenti

      indicati dallo Statuto e dalle deliberazioni associative adottate in conformità a tali norme.
05. La durata dell'UN.I.C.IS.C. è a tempo indeterminato. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso da parte di ogni associato da

      comunicarsi mediante lettera raccomandata spedita al Presidente dell'Associazione.
06. L'anno di attività e di rendiconto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
07. Norme particolari inerenti la convocazione ed il funzionamento degli organi dell'Associazione o altri aspetti dell'attività associativa, non

      espressamente previsti dal presente statuto, saranno oggetto di specifica deliberazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
 

ARTICOLO 2 - Scopi
01. L'Associazione si prefigge lo scopo di:
            a. Affermare il principio della libertà di svolgimento della professione di consulente ed istruttore cinofilo, fatte salve le riserve

                vigenti in materia di tutela generale della salute pubblica.

            b. Tutelare l'utenza dei servizi professionali offerti dai consulenti ed istruttori cinofili riunendo in una realtà associativa le persone

                fisiche di sicura ed indubitabile moralità, che operino in campo cinofilo con indiscussa e provata professionalità.

            c. Autoregolamentare l'esercizio della professione di consulente ed istruttore cinofilo mediante l'ammissione all'Associazione di

                persone che presentino i prescritti requisiti di moralità e professionalità, vigilando sulla loro condotta morale, formativa e

                professionale anche successivamente all'ammissione.

            d. Promuovere il profilo professionale degli iscritti, e curare il loro accrescimento tecnico culturale professionale, mediante la

                formazione continua e l'aggiornamento costante.

            e. Tutelare in ogni sede la libertà di esercizio della professione.
            f. Rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, rendendoli partecipi della vita dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi

                che la stessa si propone.

            g. Coadiuvare gli organi legislativi e/o amministrativi, anche mediante la formazione e la proposizione di norme destinate a

                regolamentare le discipline nell'ambito delle quali operano gli Associati.
            h. Collaborare e stipulare accordi con istituzioni pubbliche, private e associazioni similari.
            i. Promuovere convegni, conferenze, seminari ed altre iniziative analoghe inerenti l’attività cinofila.
            j. Organizzare gli Associati sul territorio nazionale mediante la creazione di sedi regionali e provinciali, improntate sul principio

                democratico.
            k. Favorire e diffondere la libera circolazione dei professionisti (consulenti ed istruttori cinofili)  all'interno dei Paesi dell'Unione

                Europea, anche mediante la proposizione del riconoscimento reciproco delle specifiche professionalità.

            l. Favorire il contatto e la collaborazione con organismi similari operanti nei paesi dell'Unione Europea anche mediant l'interscambio

                di esperienze.

            m. Rilasciare attestati di competenza agli Associati in ordine alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale

                tecnico-scientifica nel rispetto dello Statuto e del Codice Deontologico.
            n. Stabilire principi etici e morali e norme di comportamento degli associati – attraverso l'adozione di un Codice Deontologico -, in

                relazione ai servizi professionali offerti dagli associati.
            o. Vigilare sugli associati in relazione all'applicazione del codice deontologico e all'aggiornamento professionale annuale,

                sanzionando la violazione degli stessi.

 

ARTICOLO 3 - Dei proventi dell'associazione
01. I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative ordinarie, da quelle straordinarie ed anche da eventuali

      donazioni, altri introiti, lasciti testamentari, contributi da enti o privati, sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli

      scopi dell'Associazione, né sia di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia dell'Associazione stessa.

02. L'importo delle quote ordinarie, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale di anno in anno, sentito il parere

      consultivo del Collegio dei Presidenti Regionali.
 

ARTICOLO 4 - Delle categorie di associati
01. Gli Associati, il cui numero è illimitato, si distinguono in: Associati ONORARI, Associati ORDINARI e Associati SOSTENITORI.
02. Sono Associati ONORARI coloro che, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico, legislativo e professionale in

      materia cinofila e cinotecnica, accettino di far parte dell'Associazione su invito scritto e motivato del Consiglio Direttivo Nazionale. La

      loro permanenza come Associato Onorario è a tempo indeterminato e comunque fino a revoca del Consiglio Direttivo Nazionale o

      dimissioni degli stessi.

03. Sono Associati ORDINARI, oltre a quelli indicati come FONDATORI nel libro degli associati tenuto a norma del Codice Civile, coloro che:
            a. siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dallo Statuto;
            b. abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e la stessa sia stata favorevolmente accolta;
            c. abbiano superato l'esame valutativo di cui al comma 2 dell'art. 13 (tredici);
04. Sono Associati SOSTENITORI tutti coloro i quali, pur non svolgendo l'attività professionale autonoma di consulente e istruttore cinofilo,

      vogliono contribuire all'affermazione della professione stessa ed intendono sostenere, con contributi di idee e/o economici,

      l'accrescimento della propria cultura professionale e gli scopi dell'Associazione indicati nel presente statuto.
 05. Gli Associati Sostenitori non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto. Gli Associati ONORARI, hanno il diritto a

       ricoprire cariche sociali ed il diritto di voto.
 

ARTICOLO 5 - Dei requisiti professionali richiesti per gli associati onorari
01. L'offerta di ammissione all'Associazione in qualità di Associato ONORARIO è subordinata all'aver compiuto per lungo tempo attività di

      rilevante interesse scientifico-professionale e tecnico, in materie attinenti la cinofilia in generale, ed all'aver raggiunto, nel corso di tale

      attività, un grado di autorevolezza o fama notevole ed indiscussa.
 

ARTICOLO 6 - Dei requisiti professionali degli associati ordinari
01. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione:

            a. coloro che siano in possesso del diploma di scuola media di primo o secondo grado, del diploma di laurea e abbiano

                successivamente sostenuto l'esame di abilitazione innanzi il comitato dei garanti superato il quale verranno iscritti tra gli

                associati ordinari con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti stessi.

            b. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato dei Garanti, potrà, in alcuni casi, ammettere l'iscrizione quale socio

                ORDINARIO di colui che, per  particolari meriti acquisiti e pluriennale esperienza tecnica nel settore abbia presentato relativa

                domanda accompagnata da idonea documentazione probante.

            c. Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad emanare gli appositi regolamenti attuativi entro il 30 giugno dell'anno successivo a

                quello di approvazione del presente statuto.
 

ARTICOLO 7 - Dei doveri degli associati
01. Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione ed al

      Codice Deontologico.
02. Tutti gli Associati sono tenuti a comportarsi nello svolgimento della loro vita professionale con la massima perizia, correttezza ed onestà

      ed osservare scrupolosamente tutti i dettami della deontologia professionale ed a tenere nella vita professionale una condotta corretta

      ed irreprensibile.

03. E' dovere di tutti gli Associati:
            a. versare entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione annuale

                relativa ad ogni esercizio sociale, secondo l'importo determinato e comunicato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

            b. partecipare con assiduità all'attività associativa;

            c. frequentare i corsi e/o i seminari di aggiornamento professionale organizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalle sedi

                Regionali;
            d. rispettare il segreto professionale su tutti gli atti o fatti riguardanti le attività dei propri clienti e delle quali si è venuti a

                conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico professionale;

            e. rispettare il Codice Deontologico, le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e quelle del Consiglio Direttivo Nazionale;
            f. dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali;
            g. promuovere e divulgare gli ideali dell'Associazione e sostenere in ogni sede la libera concorrenza nel mercato delle libere

                professioni intellettuali;

            h. astenersi da iniziative individuali o di gruppo che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Associazione.
04. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente in merito ai doveri degli Associati, si fa espresso riferimento al Codice

      Deontologico.
05. L'adesione all'Associazione è annuale e coincidente con l'esercizio sociale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo

      disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata o legal-mail entro il 31 ottobre dell'anno. In tal caso la qualifica di Associato

      viene meno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 

ARTICOLO 8 - Perdita della qualifica di associato
01. La qualifica di Associato si perde per:
            a. decesso;
            b. dimissioni volontarie;
            c. espulsione, la quale potrà essere pronunciata solo per gravi inadempienze statutarie, la cui valutazione sarà effettuata dal

                collegio dei Probiviri secondo la procedura indicata al successivo articolo 15 (quindici);

            d. morosità.
 

ARTICOLO 9 - Dei provvedimenti disciplinari e cautelari
01. Sono provvedimenti disciplinari: la censura, la sospensione disciplinare e l'espulsione dall'Associazione.
02. Costituisce motivo di censura la violazione in forma non grave di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 7.
03. Costituisce motivo di sospensione disciplinare la violazione in forma grave di uno o più doveri di cui all'articolo 7 (sette). Nel caso in cui

      un Associato dovesse essere indagato dalla magistratura può essere applicata la sospensione cautelare. In questo caso il

      provvedimento è applicato d'urgenza con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale. Il provvedimento di sospensione

      cautelare dovrà essere tempestivamente trasmesso al Collegio dei Probiviri che avvierà il procedimento relativo entro 10 (dieci) giorni.

      La sospensione disciplinare può avere durata massima di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di delibera del Collegio dei Probiviri.

04. Costituiscono motivo di espulsione dall'Associazione, la violazione in forma grave (la cui valutazione spetta al collegio dei Probiviri

      secondo la procedura indicata al successivo articolo 15) anche di uno dei doveri stabiliti nell'articolo 7 (sette), nonchè l'aver tenuto nel

      corso del colloquio valutativo un comportamento scorretto anche se non rilevato immediatamente dal Comitato dei Garanti o l'aver

      prodotto all'atto della richiesta di iscrizione all'Associazione documenti o dichiarazioni successivamente accertati come falsi.
 

ARTICOLO 10 - Degli organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione:
            a. L'Assemblea degli Associati;
            b. il Presidente;
            c. il Comitato dei Garanti;
            d. il Consiglio Direttivo Nazionale;
            e. il Collegio dei Probiviri;
            f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ARTICOLO 11 - Dell'Assemblea degli Associati
01. L'Assemblea degli Associati è l'organo che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi dell'Associazione attraverso l'individuazione

      delle linee politiche a mezzo degli organi esecutivi. In particolare:
            a. discute ed approva il rendiconto annuale;
            b. individua le scelte strategiche e gli indirizzi politici da perseguire;
            c. elegge il Presidente Nazionale;
            d. elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
            e. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
            f. elegge 2 (due) membri del comitato dei garanti;
            g. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando sulla devoluzione del

                patrimonio;
            h. delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle modifiche allo statuto.
02. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati iscritti al libri soci da almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data di

      svolgimento dell'Assemblea. Per avere diritto di voto gli Associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per

      l'anno in corso. Non hanno diritto di voto gli Associati sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione cautelare.
03. L'Assemblea è convocata, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, dal Presidente con avviso a tutti gli Associati almeno 30 (trenta)

      giorni prima. Nella convocazione devono essere riportati la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non

      possono avvenire nello stesso giorno. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in seduta ordinaria e straordinaria,

      con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in seduta ordinaria

      qualunque sia il numero degli associati presenti, in seduta straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto

      al voto.
04. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio le

      maggioranze necessarie sono quelle indicate dal Codice Civile.
05. La convocazione dell'Assemblea può avvenire attraverso l'invio con posta ordinaria o con posta elettronica. In quest'ultimo caso, è

      necessario acquisire ed archiviare, da parte della segreteria nazionale, l'avviso telematico di consegna effettuata.
06. L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo al 31 dicembre dell'anno

      precedente, accompagnato dalla relazione del Tesoriere Nazionale e del Collegio dei Revisori, nonchè per l'approvazione del programma

      di attività.
07. L'Assemblea è presieduta dell’associazione o dal Presidente Regionale in base alla sede ove si svolgono i lavori. Il Presidente nomina

      una segreteria al fine di organizzare e dirigere i lavori, redigere il verbale, verificare il diritto al voto degli Associati presenti.

08. Ogni Associato può essere presente in Assemblea sia di persona che per delega. Ogni Associato potrà essere titolare di tre deleghe. Egli

      potrà pertanto esprimere un massimo di quattro voti congiunti e univoci.
 

ARTICOLO 12 - Del Presidente
01. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati; dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
02. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del

      Consiglio Direttivo Nazionale.
03. Nomina 2 (due) membri del Comitato dei Garanti ascoltato il parere del Consiglio Direttivo Nazionale.
04. Convoca l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale ed ogni altro organismo associativo la cui convocazione non è

      espressamente attribuita ad altri.
05. In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione a provvedimenti cautelari o disciplinari, è

      facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale procedere alla sua revoca da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea degli associati da

      convocarsi entro 60 giorni. In questo caso la presidenza ad interim viene assegnata al Vice-Presidente anziano, intendendosi per tale

      colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze personali alle ultime elezioni.
06. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente anziano come individuato al

      comma precedente. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice

      Presidente anziano fino a quando l'Assemblea degli Associati non avrà provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.
07. Il Presidente fa parte di diritto di ogni organismo associativo con esclusione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

 

ARTICOLO 13 - Del comitato dei garanti
01. Il Comitato dei Garanti consta di 5 (cinque) membri effettivi, ed è così composto:
            a. dal Presidente Nazionale come membro di diritto;
            b. da due membri nominati dal Presidente Nazionale;
            c. da due membri eletti dall'Assemblea degli Associati.
02. Il Comitato dei Garanti deve valutare l'esistenza dei requisiti soggettivi indispensabili all'iscrizione dei candidati che hanno proposto

      domanda, sottoponendoli poi all'esame valutativo di ammissione.
03. E' compito del Comitato dei Garanti, accertare periodicamente la permanenza dei requisiti soggettivi dei singoli Associati.
04. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica per tutto il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale e sono

      rieleggibili.
05. Il Comitato dei Garanti è validamente costituito con la presenza di 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.
06. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.
07. Sono prorogati i poteri del Comitato dei Garanti nell'eventuale periodo intercorrente tra la data di decadenza dalla carica dei garanti

      stessi e la data di nomina dei nuovi componenti il Comitato.
08. La sede del Comitato dei Garanti è presso la sede Nazionale dell'Associazione, ma potrà trasferirsi su tutto il territorio nazionale nel

      caso in cui in una certa zona d'Italia ci siano almeno 10 (dieci) candidati da sottoporre a colloquio valutativo.

 

ARTICOLO 14 - Del consiglio direttivo nazionale
01. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri.
02. Oltre al Presidente quale membro effettivo di diritto, gli altri membri vengono eletti dall'assemblea.
03. L'elezione dei consiglieri da parte dell'Assemblea degli Associati avviene con candidatura diretta su lista unica aperta o su liste aperte e

      contrapposte. Ogni Associato in Assemblea potrà esprimere 5 (cinque) preferenze pari ai 2/3 (due terzi) degli eleggibili. I consiglieri

      possono essere rieletti. A parità di preferenze conseguite, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
04. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere nel corso della prima

      seduta successiva al suo insediamento.

05. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica 3 (tre) esercizi.
06. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o morte di uno dei consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, subentrerà il primo

      degli esclusi. L'eventuale sostituzione per gli stessi motivi dei membri nominati dal Presidente, avverrà a sua cura.
07. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di ratificare la costituzione di sedi regionali e/o provinciali autonome provviste di statuto

      conforme a quello nazionale ed agli indirizzi statutari dell'Associazione. Concede alle sedi regionali e/o provinciali così costituite l'utilizzo

      del marchio registrato dell'Associazione fino a revoca. Ha inoltre competenza sull'organizzazione dell'Associazione, sull'assunzione di

      personale e sull'attribuzione a questo di incarichi e mansioni.
08. Il Consiglio Direttivo Nazionale cura la gestione corrente dell'Associazione, delibera su quanto di sua competenza per Statuto, su quanto

      ad esso delegato dall'Assemblea degli Associati, sulle proposte di consuntivo e preventivo e sul programma di attività da sottoporre

      all'Assemblea nonché su quant'altro non espressamente attribuito ad altro organismo dell'Associazione.
09. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina o revoca gli Associati Onorari su proposta del Presidente.
10. Su tutte le materie di sua competenza, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice. In caso di parità tra voti

      favorevoli e contrari, la votazione dovrà essere riproposta nella seduta successiva.
11. La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale è fatta a cura del Presidente con avviso scritto o tramite e-mail almeno 7 (sette)

      giorni prima la data di svolgimento della seduta, con l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

      In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.
12. Il Presidente convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta scritta, da parte di almeno la maggioranza dei consiglieri o dei

      membri del Comitato dei Garanti, contenente gli argomenti che si intendono porre all'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve

      essere convocata nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.
13. E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale predisporre il Codice Deontologico ed il Tariffario Professionale da sottoporre

      all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
14. Sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale inerenti l'ordinaria amministrazione nell'eventuale periodo intercorrente fra la

      scadenza della carica dei Consiglieri e la data dell'Assemblea competente a deliberare la nomina dei nuovi Consiglieri.
15. Il Consigliere che per tre sedute consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito

      con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
16. Il Consiglio Direttivo Nazionale valuta e stabilisce di anno in anno, il valore delle diarie per gli incarichi svolti dai consiglieri nell'interesse

      dell'Associazione.
 

ARTICOLO 15 - Del collegio dei probiviri e dei procedimenti relativi alla comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari
01. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli associati Onorari e

      Ordinari. Il Collegio dura in carica tre anni con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Nazionale e nomina il proprio Presidente

      durante la prima seduta successiva alla nomina.

02. E' dovere del Consigliere Anziano intendendosi per tale colui il quale ha ottenuto il maggior numero di preferenze, convocare la prima

      riunione del Collegio, immediatamente successiva all'Assemblea che ha provveduto alla loro nomina.
03. E' rimessa al Collegio dei Probiviri la deliberazione sui provvedimenti disciplinari da comminare agli Associati.
04. Il Collegio dei Probiviri deve iniziare il procedimento relativo alla comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari, su istanza

      scritta, motivata debitamente, da parte di 2 (due) o più Associati Onorari o almeno 5 (cinque) Associati Ordinari. L'istanza deve essere

      indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri.
05. Il Collegio ha sede presso la sede nazionale.
06. L'avvio del procedimento di comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari ha inizio dopo l'avvenuta comunicazione

      all'Associato, nei confronti del quale è stata fatta la richiesta, di tutti gli addebiti a lui contestati. Sia l'Associato che coloro i quali hanno

      richiesto il provvedimento, possono presentare le proprie motivazioni o deduzioni durante l'iter procedurale, sia verbalmente al Collegio

      stesso, sia per iscritto. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

07. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza.
08. Il provvedimento di sospensione cautelare comporta automaticamente la sospensione dell'Associato dall'esercizio delle cariche ancorché

      elettive ricoperte in seno all'Associazione.
09. E' facoltà del Collegio dei Probiviri revocare la sospensione cautelare nel caso venissero a mancare le motivazioni che hanno portato alla

      sua comminazione. L'annullamento della sospensione cautelare, comporta automaticamente il reintegro dell'Associato in tutte le cariche

      negli organi dell'Associazione.
10. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può partecipare alla discussione ed alla comminazione di un provvedimento disciplinare o

      cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso vi sia fondato motivo che egli possa partecipare a tutti i momenti della procedura con  

      la necessaria serenità ed equanimità.

11. Qualora, per effetto del comma precedente, venga a mancare il numero legale del Collegio dei Probiviri, il Presidente o il consigliere

      anziano convocherà il primo dei supplenti.
12. Sono prorogati tutti i poteri del Collegio dei Probiviri, nel periodo intercorrente tra la data della sua decadenza e la data dell'Assemblea

      che elegge i nuovi componenti.
13. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i

      Consiglieri, da o contro i Revisori dei Conti, da o contro i Probiviri, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto

      stabilito dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le

      parti dichiarano di conoscere ed accettare. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato

      dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla

      Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano.
 

ARTICOLO 16 - Del collegio dei revisori dei conti
01. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso della qualifica di Associato Ordinario. I

      tre componenti il Collegio dei Revisori che hanno riportato il maggior numero di preferenze all'Assemblea degli Associati, sono eletti

      membri effettivi e rimangono in carica con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Nazionale. Essi nominano al loro interno il proprio

      Presidente, nel corso della prima seduta del Collegio, da convocarsi, a cura del Consigliere anziano, immediatamente dopo la loro

      proclamazione. Per Consigliere Anziano si intende colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze personali. I membri

      supplenti, in caso di necessità, saranno convocati seguendo l'ordine delle preferenze ricevute.
02. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente od ogni qualvolta lo ritenga necessario, la contabilità

      dell'Associazione.
03. Nel corso dell'anno di esercizio, il collegio si deve riunire almeno 2 (due) volte redigendo apposito verbale.
04. E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti, redigere la relazione sul rendiconto da presentare all'Assemblea degli Associati per

      l'approvazione.
05. Qualora si constati l'inerzia del Presidente Nazionale o del Vice-Presidente Anziano è dovere del Collegio dei Revisori dei Conti convocare

      l'Assemblea degli Associati quando questa sia obbligatoria a norma di Statuto o Legge.
06. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della loro

      carica, e la data dell'Assemblea idonea e competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.
 

ARTICOLO 17 - Dell'assemblea dei Presidenti Regionali
01. L'Assemblea dei Presidenti Regionali è l'organo che assicura la rappresentanza territoriale dell'Associazione. Essa è composta da tutti i

      Presidenti Regionali eletti democraticamente dalle Assemblee in ogni singola regione. Tale elezione deve avvenire entro i primi tre mesi

      dell'anno successivo a quello di scadenza del precedente mandato.
02. E' compito del Presidente Regionale uscente, il convocare l'Assemblea regionale per la nomina del nuovo Presidente Regionale. In caso

      di inerzia dello stesso e decorsi i tre mesi di cui al comma 1 del presente articolo, alla convocazione provvede direttamente il Consiglio

      Direttivo Nazionale.
03. Le modalità di elezione del Presidente Regionale e le funzioni dell'Assemblea dei Presidenti Regionali saranno oggetto di apposito

      regolamento redatto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.
04. Nel periodo transitorio ed in attesa della costituzione di tutte le sedi regionali, le norme contenute nel presente Statuto sono applicabili

      alle sedi provinciali. Nel caso in cui non vi fossero né la sede regionale costituita né le sedi provinciali, la rappresentanza territoriale

      sarà delegata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ad un Associato della regione, con apposita delibera.

05. Il Presidente Regionale ha il compito di:
            a. coordinare le sedi provinciali della propria regione e adoperarsi affinché vengano costituite quelle mancanti;
            b. svolgere azione di collegamento tra le sedi provinciali ed il Consiglio Direttivo Nazionale;
            c. proporre al Consiglio Direttivo Nazionale un programma di iniziative da sviluppare sul territorio della regione al fine di

                promuovere l'Associazione e le sue attività formative;

            d. vigilare sull'attività delle sedi provinciali con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale i casi di grave inattività o inerzia;
            e. convocare almeno due volte l'anno i presidenti provinciali della propria regione per valutare le attività svolte e le iniziative che le

                singole sedi provinciali intendono realizzare;
            f. redigere un verbale delle singole riunioni.
06. E' compito dell'Assemblea dei Presidenti Regionali formulare annualmente, ed entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo

      Nazionale, una indicazione sull'importo della quota associativa per l'anno successivo.
07. Alle Assemblee dei Presidenti Regionali possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

 

ARTICOLO 18 - Delle sedi regionali
01. In ogni regione, può essere costituita una sede regionale dell'Associazione. Le sedi regionali sono emanazione diretta della Sede

      Nazionale.
02. Le sedi regionali, costituite per atto pubblico, devono adottare uno Statuto conforme a quello nazionale ed assumono autonomia

      finanziaria attraverso la costituzione di un fondo proporzionato al numero degli iscritti, nel quale annualmente la sede nazionale verserà

      una quota da definirsi di anno in anno.
03. Le sedi regionali hanno autonomia patrimoniale ed amministrativa e risponderanno in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti di

      terzi.
04. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del rendiconto annuale, è fatto obbligo alle sedi regionali di trasmettere copia del

      rendiconto alla sede nazionale.

05. In caso di scioglimento di una sede regionale, l'utile netto di liquidazione verrà trasferito alla sede nazionale ed accantonato in apposito

      fondo per 2 (due) esercizi consecutivi. Se nel corso di tale biennio si provvedesse alla ricostituzione, il fondo verrà ristornato

      completamente alla sede neo costituita. In caso contrario il fondo verrà acquisito a patrimonio della sede nazionale.
06. Le norme di funzionamento delle sedi regionali saranno oggetto dello stesso regolamento di cui all'articolo 17 comma 3 del presente

      Statuto.
07. Le sedi regionali già costituite alla data di approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi alle norme contenute nello stesso,

      entro il 31 dicembre dell'anno di approvazione.
08. In caso di scioglimento di una sede regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà con apposita delibera alla nomina ad interim di

      un responsabile fino alla ricostituzione della sede.

 

ARTICOLO 19 - Delle sedi provinciali
01. In ogni provincia, può essere costituita una sede provinciale dell'Associazione.
02. Le sedi provinciali, costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono adottare uno Statuto conforme a quello nazionale

      ed assumono autonomia finanziaria.
03. Le sedi provinciali hanno autonomia patrimoniale ed amministrativa e risponderanno in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti

      di terzi.
04. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del rendiconto annuale, è fatto obbligo alle sedi provinciali di trasmettere copia del

      rendiconto alla sede nazionale.
05. Le norme di funzionamento delle sedi provinciali saranno oggetto dello stesso regolamento di cui all'articolo 17 comma 3 del presente

      Statuto.
06. Le sedi provinciali già costituite alla data di approvazione del presente statuto, devono adeguarsi alle norme contenute nello stesso,

      entro il 31 dicembre dell'anno di approvazione.
 

ARTICOLO 20 - Incompatibilità
01. Non sono cumulabili le cariche di Consigliere Nazionale, Probiviro Nazionale e Revisore dei Conti Nazionale.
02. Sono incompatibili tra loro le cariche assunte a livello nazionale e regionale, fatta eccezione per il Presidente Regionale che potrà

      rivestire anche la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ARTICOLO 21 - Del Presidente onorario
01. E' istituita la figura del Presidente Onorario.
02. Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
03. Il Presidente Onorario può intervenire ai lavori del Consiglio Direttivo nazionale ed ha voto consultivo.

 

ARTICOLO 22 - Rimborsi e diarie
01. Ai Consiglieri Nazionali, ai Probiviri Nazionali, ai Revisori Nazionali, ai membri del Comitato dei Garanti, ai Presidenti Regionali ed agli

      investiti di specifici incarichi, sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute secondo il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo

      Nazionale.
02. Lo svolgimento di incarichi a livello istituzionale su specifico incarico deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e nell'interesse

      dell'Associazione stessa, da diritto ad una diaria commisurata alla durata dell'incarico secondo quanto previsto dal regolamento

      approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
03. La partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori e alla Assemblea dei Presidenti

      Regionali non da diritto ad una diaria ma ad un gettone di presenza come stabilito da specifica delibera del Consiglio Direttivo

      Nazionale.
 

ARTICOLO 23 - Disposizioni transitorie e finali
01. Le norme del presente Statuto entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.
02. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti alla data di approvazione del presente statuto, in particolar modo quelle riferite

      ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 3 e 6.

03. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare i regolamenti attuativi entro il 30 giugno 2007.



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